L’attestato di certificazione energetica si basa su una nuova normativa determinata dall’emanazione dei nuovi requisiti minimi delle costruzioni, che detteranno il passo da qui al 2021. Il primo cambiamento che porta con sé il nuovo Attestato di Prestazione Energetica è il suo essere un documento unico che segue delle linee guida a livello nazionale. Un passo avanti rispetto alla situazione precedente che rendeva difficile confrontare le prestazioni energetiche di edifici siti in regioni diverse. Il documento viene presentato più ricco e completo, non più costituito da due pagine ma da cinque. Le prime due contengono informazioni “user friendly” dedicate al cittadino, con indicazioni qualitative e maggiormente fruibili da un’utenza comune, mentre la terza e la quarta offrono approfondimenti per un’utenza più tecnica. La quinta è costituita da una sorta di legenda di aiuto alla lettura del documento. Di seguito un’analisi delle informazioni contenute nel nuovo Attestato, in particolar modo incentrata sulle prime due pagine, dedicate al cittadino, e utili a comprendere la prestazione energetica del fabbricato per poterla comparare con quella di altri.
Il vecchio Attestato aveva una durata unica, fissata in 10 anni dal giorno della compilazione dello stesso, la nuova normativa prevede una durata variabile in base alla regolarità degli impianti tecnici dell’edificio, in particolare degli impianti termici. Infatti se sono rispettate tutte le prescrizioni normative è prevista una durata analoga a quella della situazione precedente (10 anni), mentre in presenza di irregolarità rilevate il documento potrebbe anche avere una durata di pochi mesi.
Le nuove linee guida prevedono esplicitamente almeno un sopralluogo nell’immobile per il reperimento delle informazioni. La precedente normativa piemontese consentiva , nel caso di fabbricato condominiale, due le possibilità, ovvero la redazione di unico Attestato come di un Attestato per ognuna delle unità abitative. La situazione attuale invece, prevede la presenza di un Attestato di Prestazione Energetica per ogni unità abitativa, ad esclusione delle limitate casistiche previste dalla normativa. Anche in questo caso quindi, se si è di fronte ad un edificio di nuova costruzione, dotato di un unico documento per l’intero fabbricato condominiale, si è in possesso di un documento redatto in modo irregolare.
Le nuove linee guida prevedono che negli annunci commerciali non riportino più solamente la classe e l’IPE ma un numero maggiore di dati: gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio (sia rinnovabile che non rinnovabile) e la classe energetica corrispondente.
Si ricorda infine che l’Attestato di Prestazione Energetica, sia nella situazione precedente che in quella che vede l’applicazione della nuova normativa, fa riferimento ad un utilizzo in condizioni standard dell’edificio, condizioni stabilite dalla normativa, questo per poter rendere confrontabili edifici diversi. Il consumo energetico effettivo verrà invece stabilito dall’uso specifico della singola utenza.