La legge del 2013, nel suo testo originario, disponeva che il deposito presso il notaio, del prezzo dovuto in sede di atto di vendita di immobili o aziende, fosse un obbligo per le parti; tale deposito è invece ora divenuto, anziché un obbligo, una facoltà alla quale il notaio è peraltro tenuto ad ottemperare, a richiesta anche di una sola delle parti contraenti.
Lo scopo è evidentemente quello di fornire una ulteriore tutela alle parti, circa la sicurezza dell’affare, ovvero, che la procedura del deposito presso il notaio e su conto vincolato e separato dal suo patrimonio, del prezzo o, comunque, della parte del prezzo dovuta all’atto, costituisce una cautela contro la spiacevolissima e pesantissima ipotesi di scoprire l’eventuale sopravvenienza di trascrizione o iscrizione sull’immobile compravenduto, di atti o formalità pregiudizievoli.
In primo luogo l’agente dovrà informare, per iscritto, la propria clientela circa la nuova normativa, a partire dai contratti già conclusi. Nella proposta d’acquisto l’aspirante acquirente potrà esprimere preventivamente la sua volontà di richiedere o non richiedere il deposito del prezzo presso il notaio, in modo consapevole.
La decisione preventiva di non avvalersi della facoltà di deposito dev’essere assunta dalle parti con consapevolezza e solo qualora vi siano fondate e decisive ragioni contrattuali al riguardo, e non deve assolutamente diventare una prassi che tenda a vanificare l’intento positivo della legge, di fornire ulteriore maggior tutela circa la sicurezza dell’esecuzione del contratto.