La tassazione dell’operazione varia in base all’oggetto della permuta.

Le ipotesi che qui andremo ad esaminare e che riguardano esclusivamente immobili abitatvi, sono le seguenti:

  1. Permuta di due abitazioni, entrambe con beneficio fiscale “prima casa”
  2. Permuta di due abitazioni, una con agevolazione, l’altra senza agevolazione fiscale
  3. Permuta di due abitazioni, una con agevolazione al 50%, l’altra senza agevolazione Prima di chiarire, con degli esempi, i tre casi sopra elencati, è bene riassumere alcuni principi che sono alla base del calcolo delle imposte dovute per una permuta immobiliare. Imposta di Registro: la norma generale prevede che la base imponibile per la permuta sia costituita dal valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta Imposta Ipotecaria: l’imposta proporzionale è commisurata alla base imponibile già determinata ai fini dell’imposta di registro. Imposta Catastale: la permuta dà luogo a due distinte volture catastali e quindi ad una tassazione per ciascun immobile. Conguaglio: nel caso, assai frequente, di permuta dietro versamento di una somma a conguaglio, essendo tale elemento considerato dalla normativa fiscale secondario e accidentale, rispetto al contratto principale, l’importo corrisposto a questo titolo deve ritenersi irrilevante ai fini fiscali, anche se tale valore deve essere indicato nell’aƩo di permuta. Credito d’imposta: qualora ricorrano tutti i presupposti, tale credito compete anche al soggetto che acquisisca un’abitazione mediante una permuta.