La tassazione dell’operazione varia in base all’oggetto della permuta.
Le ipotesi che qui andremo ad esaminare e che riguardano esclusivamente immobili abitatvi, sono le seguenti:
- Permuta di due abitazioni, entrambe con beneficio fiscale “prima casa”
- Permuta di due abitazioni, una con agevolazione, l’altra senza agevolazione fiscale
- Permuta di due abitazioni, una con agevolazione al 50%, l’altra senza agevolazione Prima di chiarire, con degli esempi, i tre casi sopra elencati, è bene riassumere alcuni principi che sono alla base del calcolo delle imposte dovute per una permuta immobiliare. Imposta di Registro: la norma generale prevede che la base imponibile per la permuta sia costituita dal valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta Imposta Ipotecaria: l’imposta proporzionale è commisurata alla base imponibile già determinata ai fini dell’imposta di registro. Imposta Catastale: la permuta dà luogo a due distinte volture catastali e quindi ad una tassazione per ciascun immobile. Conguaglio: nel caso, assai frequente, di permuta dietro versamento di una somma a conguaglio, essendo tale elemento considerato dalla normativa fiscale secondario e accidentale, rispetto al contratto principale, l’importo corrisposto a questo titolo deve ritenersi irrilevante ai fini fiscali, anche se tale valore deve essere indicato nell’aƩo di permuta. Credito d’imposta: qualora ricorrano tutti i presupposti, tale credito compete anche al soggetto che acquisisca un’abitazione mediante una permuta.